DOMENICANI

Provincia Romana di S. Caterina da Siena

Dottrina e disciplina della Chiesa cattolica riguardo la sepoltura e cremazione dei defunti

Premessa

Di fronte alla presente Istruzione, che tocca una problematica complessa ed allo stesso tempo sensibile come quella della morte e della destinazione delle spoglie umane, quasi un “nervo scoperto” per la nostra società post moderna e per la vita di fede, ci saranno senz’altro diverse e contrapposte reazioni.

Per questo è importante ricordare alcune verità fondamentali che se dimenticate rischiano di non far cogliere le motivazioni che l’hanno ispirata e soprattutto corrono il rischio di fraintenderla. In ogni caso è importante notare subito che detto documento s’inserisce opportunamente nel contesto dell’Anno della Misericordia in quanto costituisce un’occasione per ripensare e recuperare il senso della settima opera di misericordia spirituale e corporale: pregare per i morti e seppellire i morti.

Prima di tutto essa manifesta la materna sollecitudine della Chiesa nei confronti del bene spirituale di ogni battezzato, che si realizza solo nella misura in cui si propongono quelle verità di fede delle quali la Chiesa è mera amministratrice, in quanto le ha ricevute dall’unico Signore e Salvatore, Cristo Gesù (cf 1 Cor 4, 1-2; Eb 13,8). Infatti, tutta la disciplina ecclesiastica, le sue leggi, le sue norme, hanno valore in quanto traducano in termini giuridici, quindi vincolanti, ciò che fa parte, nella grande maggioranza dei casi, del Depositum Fidei e quindi della costituzione della Chiesa. Bisogna obbedire alle norme stabilite da chi ha ricevuto da Cristo tale missione per la sua Chiesa, non perché sono da loro meramente comandate, ma, cosa che spesso si rischia di dimenticare, proprio perché sono verità per il bene dei fedeli che l’autorità le stabilisce a livello giuridico.

Un secondo aspetto riguarda l’attualità dell’argomento oggetto dell’Istruzione, in modo particolare per quanto riguarda la cremazione e la conservazione delle ceneri. Al di là delle percentuali presentate dalla varie statistiche in circolazione, è incontestabile l’incremento della sua diffusione in tutto il mondo1. Questo dato manifesta in modo inequivocabile che ci troviamo di fronte ad una manifestazione della cultura contemporanea2, infatti è da evidenziare che: “… la cremazione come oggi è praticata in Occidente è un fenomeno culturale e non religioso; di conseguenza, la necessità di creare un momento rituale rivela che il problema non è in primo luogo un problema religioso, ma è un problema anzitutto umano e culturale, posto da un’operazione particolarmente cruenta per la sensibilità umana e per la cultura occidentale. In altre parole, si avverte che non è umanamente sostenibile non dire una parola e non compiere un gesto prima di un atto di tale valore antropologico e di tale impatto psicologico”3. Aspetto importante che non deve essere trascurato: la questione è oggi prima di tutto culturale più che religiosa.bruno espositofr. Bruno Esposito, O.P. Ciò implica che siamo chiamati ancora una volta a prendere coscienza dell'importanza dell'evangelizzazione della cultura. Questo significa che non dobbiamo in questo caso perdere l’occasione per proporre il profondo senso cristiano riguardo la dignità del corpo anche dopo la morte e che il rito delle Esequie è di fatto un atto di fede nella vita eterna. Il corpo della persona non esaurisce le sue funzioni nella vita terrena, ma esso continua, in un certo senso, ad essere in relazione con i propri cari, attraverso, per esempio, le preghiere di questi per loro, realizzando quella comunione tra i vivi ed i morti che i cristiani hanno da sempre creduto e testimoniato anche a costo della propria vita (cf CIC/83, can. 1176, § 2; CCEO, can. 875). Rimane il fatto che i defunti sono un continuo richiamo per la società dei vivi e che il modo con cui vengono trattati i defunti manifesta il grado di civiltà e di fede di una società. In altri termini, la presente Istruzione non fa altro che evidenziare la grande e decisiva importanza di una pastorale della cultura, perché come ha più volte ricordato san Giovanni Paolo II: “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”4.

Un terzo aspetto da tener presente riguarda proprio una delle problematiche toccate dall’Istruzione. Infatti, più di qualcuno potrà essere tentato di pensare che la Chiesa ha cambiato negli ultimi due secoli, non solo la disciplina, ma anche la dottrina, riguardo la cremazione. Questo aspetto è delicato in quanto potrebbe far pensare ad una sorta di relativismo, o addirittura ad una ammissione di aver sbagliato in precedenza, e quindi si richiede un chiarimento. Infatti, mai la Chiesa ha condannato la cremazione in quanto tale, ma l’ha vietata per le convinzioni e le motivazioni anti religiose ed anti cristiane che animavano i propugnatori. Ciò emerge chiaramente nel Decreto del 1886 che la vietava e dove leggiamo: “Non pochi Sacri Presuli e ferventi Fedeli, accorgendosi che in questo tempo viene preteso e sostenuto con grande vigore […] che venga ripristinata l'antica tradizione della cremazione dei cadaveri umani […] temendo che le menti dei fedeli vengano tratte in inganno dai loro falsi ragionamenti e dai loro cavilli e che gradatamente venga a diminuire la loro stima e il loro rispetto verso la cristiana e costante consuetudine dei fedeli consacrata dai solenni riti della Chiesa di inumare i corpi …5. La conferma è data sia dal fatto che mai la Chiesa nel corso dei secoli ha condannato in casi di guerre o epidemie che si bruciassero i corpi, sia perché, una volta venute meno le varie ideologie anti religiose che avevano fatto della cremazione un cavallo di battaglia contro la fede cattolica, l’allora Congregazione del Sant’Ufficio con l’Istruzione Piam et constantem6, derogò, con l’approvazione del Papa Paolo VI, ai cann. 1203, § 2; 1240, § 1, 5° del CIC/17, e ribadì che pur rimanendo la sepoltura dei cadaveri dei fedeli il modo tradizionale, è possibile la cremazione che non è di per sé contraria alla religione cristiana, ragione per cui vengono mitigate le norme canoniche che negavano i sacramenti e le esequie in questi casi, eccetto che la scelta della cremazione sia stata fatta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa. Ecco quanto tra l’altro leggiamo nel testo, in modo particolare riguardo le motivazioni anti cristiane per la cremazione: “Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell’animo dei fautori della cremazione e oggettivamente non collegato alla cremazione stessa; di fatto l’incenerimento del cadavere, come non tocca l’anima, e non impedisce all’onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l’oggettiva negazione di quei dogmi. Non si tratta, quindi, di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana”7.

Natura e fine del documento

Nell’ordinamento giuridico canonico l’Istruzione è un atto amministrativo di carattere generale, emanato, nei limiti della propria competenza, da chi nella Chiesa ha la potestà esecutiva. Il suo scopo è quello di rendere chiare le leggi e stabilire la loro applicazione ed ha come destinatari coloro che hanno il compito di curare che le leggi siano eseguite, obbligandoli nell’esecuzione stessa delle leggi (nel nostro caso prima di tutto i vari Ordinari, parroci, ed gli equiparati e vicari, ma alla fine per tutti i sacerdoti e diaconi). Essa non deroga, per sé, alle disposizioni di legge (cf CIC/83, can. 34, §§ 1-2). Questo significa che nel nostro caso l’Istruzione non fa altro che ribadire quanto previsto in materia dal CIC/83, cann. 1176, § 3; 1184; 1205; CCEO, cann. 876, § 3; 868, allo “… scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione”8. Quindi, concretamente due sono gli argomenti principali affrontati: 1) la preferenza per la sepoltura dei corpi (inumazione o tumulazione); 2) la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Come si vede nulla quaestio riguardo la cremazione in quanto tale.

Le principali determinazioni disciplinari

L’aspetto più importante dell’Istruzione, ed anche il più esteso, è senza dubbio la parte in cui, alla luce della Rivelazione e della Tradizione (Depositum Fidei), si ricorda il senso cristiano della morte, della dignità del corpo, tempio dello Spirito Santo, e di conseguenza il significato profondamente cristiano di seppellire i morti nei cimiteri o in altri luoghi sacri. Con esso, da sempre, la Chiesa ha inteso affermare: la fede nella risurrezione della carne; la dignità dei corpi dei fedeli; l’importanza per il ricordo e la preghiera per i defunti da parte della comunità cristiana; la dimensione comunitaria del mistero della morte con la quale la vita non è tolta, ma è trasformata (cf Istruzione, nn. 2-3). Solo alla luce di queste profonde motivazioni, è possibile comprendere le indicazioni disciplinari che seguono e che non fanno altro che ribadire l’insegnamento tradizionale, che però ai nostri giorni rischia di essere dimenticato, disatteso, o addirittura distorto. Prima di tutto si afferma che se anche la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi per i motivi sopra ricordati, la cremazione è una scelta possibile in quanto “… non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi” (n. 4). Essa, però, è ovviamente e coerentemente vietata solo quando la scelta è dettata per ragioni contrarie alla dottrina cristiana, in quanto proprio detta motivazione contraria alla fede, rende senza senso la stessa richiesta delle esequie ecclesiastiche (cf CIC/83, can. 1176, §§ 2-3; CCEO, cann. 875; 876, § 3).

L’altro aspetto che viene subito dopo preso in considerazione è quello che riguarda la conservazione delle ceneri. Anche in questo caso vengono richiamate prima di tutto le motivazioni teologiche, la tradizione plurisecolare e la vigente legislazione in materia. “Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione” (n. 5). Quindi, in caso di cremazione le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro. Solo in presenza di “… circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica” (n. 6), senza, però, che ci sia una divisione delle ceneri tra i vari nuclei familiari e sempre salvo il rispetto e la loro adeguata conservazione. Invece, nessuna eccezione alla regola di conservare le ceneri in un luogo sacro, è prevista nei casi, ai nostri giorni sempre più numerosi, di voler disperdere le ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in qualunque altro modo, oppure di usare le ceneri per forgiare gioielli o altri oggetti commemorativi. In questi casi, infatti, non possono essere addotte motivazioni igieniche, sociali od economiche (cf n. 7 e per le motivazioni anche il n. 3).

Per logica conseguenza e per intrinseca coerenza, l’Istruzione, ribadendo chiaramente quanto già determinato dal diritto, ricorda che nei casi in cui “… il defunto avesse pubblicamente disposto per la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto” (n. 8 ed in nota si citano: CIC/83 can. 1184; CCEO, can. 876, § 3). Quindi, solo nel caso di una espressa e pubblica volontà del defunto (e di per sé non, per esempio, dei familiari), di farsi cremare e di voler disperdere le proprie ceneri in natura per motivi anti cristiani, c’è l’obbligo morale e giuridico per i vari pastori, di negare le esequie e questo non deve essere colto come un gesto negativo o punitivo, ma solo come la presa d’atto della volontà del defunto che di fatto contraddice e rende priva di senso la celebrazione delle esequie ecclesiastiche.

Conclusione
La presente Istruzione, quindi, si pone come un intervento di vera e propria “evangelizzazione” della Congregazione per la Dottrina della Fede, approvato dal Santo Padre Francesco, in un mondo ed in una cultura che rischia di smarrire la dignità del corpo dei defunti, ma anche come richiamo per il popolo di Dio a vivere pienamente con fede cristiana il mistero della morte e della sepoltura. Evidenziando in modo particolare l’incompatibilità con la fede cristiana di certe scelte riguardanti specialmente la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, frutto il più delle volte di mode che fanno leva sulle emozioni momentanee ed irriflesse delle persone e non sulle motivazioni di fede, le sole che ci fanno scoprire veramente il significato ultimo dei vari avvenimenti della nostra vita.

Proprio la riscoperta delle profonde motivazioni di fede, è lo scopo della presente Istruzione e su questa si fonda la sua obbligatorietà per tutti i pastori e ciascun fedele. Essa “obbliga” e non “costringe” (è questo il caso, per esempio, quando si fa leva sul mero timore della pena), in quanto richiama ciò che viene riconosciuto come un valore, quindi un bene, per la vita di fede di ogni battezzato riguardo la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri nel caso di cremazione. Questa Istruzione potrà essere correttamente accolta solo se si terrà presente che essa manifesta concretamente ed allo stesso tempo, da una parte che le verità di fede non sono modellate sull’uomo (cf Gal 1, 11) e dall’altra l’importanza della verità con carità (cf Ef 4, 15) e che solo conoscere la verità rende veramente liberi (cf Gv 8, 32).

fr. Bruno Esposito, O.P.

 

1 Cf M. Aramini, 1500 grammi di cenere. Cremazione e fede cristiana, Milano 2006 p. 20.

2 Cf G. Mucci, La cremazione e la dispersione delle ceneri, in La Civiltà Cattolica 152 (2001/IV) 473-480.

3 Cf G. Boselli, Umanità della liturgia e umanizzazione della morte. La nuova edizione del Rito delle esequie, in Rivista del clero italiano 93 (2012) 106.

3 Giovanni Paolo II, Lettera Autografa di Fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura, 20 maggio 1982, in AAS 74 (1982) 685.

5 Ex S. Congr. S. R. U. Inquisitionis, Dec. Quoad cadaverum cremationes, 19-V-1886, in Acta Sanctae Sedis 19 (1886-87) 46. La traduzione dall’originale in latino è stata curata dal sottoscritto.

6 S. S. Congregatio S. Offici, Instr. Piam et constantem de cadaverum cremationem, 5-VII-1963, in AAS 56 (1964) 822-823.

7 Ivi, p. 822. La traduzione dall’originale in latino è nostra.

8 Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 15-VIII-2016, n. 1. Per una maggiore comprensione dell’argomento bisogna tenere presenti oltre che il Catechismo della Chiesa Cattolica (nn. 962; 1681; 1683; 2300-2301); anche: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà popolare e liturgia, 7-XII-2001, nn. 252-254, in EV 20/2729-2735, in particolare il 2735.

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